Feed 1 – Novità fiscali
Feed 1 – Novità fiscali
Con la risoluzione n. 68/E del 4 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di esenzione Irpef applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere.
L’esenzione Irpef prevista dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 a favore delle vittime del dovere ed equiparati e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti pensionistici legati all’evento lesivo.
Il beneficio in parola trova applicazione a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016. Beneficiari sono i dipendenti pubblici, come le forze dell’ordine, che subiscono danni nell’esercizio delle loro funzioni. Ci riferiamo a lesioni o a decessi in costanza di lavoro.
La misura dispone l’esenzione d’imposta per i trattamenti pensionistici ai soggetti sopra indicati. Nello specifico dispone che ‘A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466, alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004 n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi’.
L’Agenzia delle Entrate, con la presente risoluzione, si allinea a quanto disposto dal legislatore che ha esteso i trattamenti pensionistici spettanti alle ‘vittime del dovere’ ed ‘equiparati’ e ai loro ‘familiari superstiti’, alcuni benefici in materia di esenzione dall’imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
I soggetti beneficiari sono stati individuati con il richiamo alle normative di settore, ovvero alle leggi 13 agosto 1980 n. 466 e 20 ottobre 1990 n. 302 che hanno fornito una prima definizione di ‘vittima del dovere’ e dei loro ‘familiari superstiti’, poi ampliata anche attraverso l’individuazione della categoria dei soggetti ‘equiparati’ ad opera dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
I benefici fiscali estesi sono quelli previsti dall’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004.
In merito alla decorrenza dell’applicazione di tale beneficio abbiamo già precisato che lo stesso trova applicazione solo a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore della norma.
Feed 2 – Novità fiscali
Con la risoluzione n. 68/E del 4 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di esenzione Irpef applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere.
L’esenzione Irpef prevista dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 a favore delle vittime del dovere ed equiparati e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti pensionistici legati all’evento lesivo.
Il beneficio in parola trova applicazione a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016. Beneficiari sono i dipendenti pubblici, come le forze dell’ordine, che subiscono danni nell’esercizio delle loro funzioni. Ci riferiamo a lesioni o a decessi in costanza di lavoro.
La misura dispone l’esenzione d’imposta per i trattamenti pensionistici ai soggetti sopra indicati. Nello specifico dispone che ‘A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466, alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004 n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi’.
L’Agenzia delle Entrate, con la presente risoluzione, si allinea a quanto disposto dal legislatore che ha esteso i trattamenti pensionistici spettanti alle ‘vittime del dovere’ ed ‘equiparati’ e ai loro ‘familiari superstiti’, alcuni benefici in materia di esenzione dall’imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
I soggetti beneficiari sono stati individuati con il richiamo alle normative di settore, ovvero alle leggi 13 agosto 1980 n. 466 e 20 ottobre 1990 n. 302 che hanno fornito una prima definizione di ‘vittima del dovere’ e dei loro ‘familiari superstiti’, poi ampliata anche attraverso l’individuazione della categoria dei soggetti ‘equiparati’ ad opera dell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
I benefici fiscali estesi sono quelli previsti dall’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004.
In merito alla decorrenza dell’applicazione di tale beneficio abbiamo già precisato che lo stesso trova applicazione solo a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore della norma.
Feed 1 – Rassegna fiscale
Sale di altri 3,5 miliardi la manovra di Bilancio e i tempi per l’esame parlamentare si riducono. Ieri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha annunciato la presentazione di un emendamento per rafforzare la dotazione della Zona economica speciale, di Transizione 5.0, per rendere pluriennale l’iper ammortamento per le imprese e per l’adeguamento dei prezzi nei cantieri delle opere pubbliche. I nuovi stanziamenti servono anche per il Ponte di Messina. L’emendamento sull’oro di Bankitalia viene rivisto nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono al Popolo Italiano. La Bce ha chiesto al Governo un’analisi dettagliata sul contributo nel prossimo triennio, pari a 10,5 miliardi di euro, a carico delle banche, visto che si tratta del terzo intervento consecutivo a carico del sistema creditizio. Giorgetti ha spiegato che domande significative oltre le previsioni sulla Zes e di Transizione 5.0 hanno ritenuto necessario aumentare gli stanziamenti decisi. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Imprese: 3,5 miliardi a Transizione 5.0, aiuti Zes e caro materiali in edilizia’ – pag. 2)
Gli emendamenti alla manovra di bilancio modificano sensibilmente la stretta sulla tassazione dei dividendi. Le modifiche però mantengono la dividend exemption qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: partecipazione diretta pari ad almeno il 5% oppure valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. La soglia in valore tutela soprattutto le partecipazioni in società quotate sotto il 5%. Analoghe condizioni vengono estese alla participation exemption sulle plusvalenze e alla ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi a società Ue/See. Le nuove regole valgono dal 1°gennaio 2026, con effetti già nel calcolo degli acconti. L’impatto finanziario risulta molto ridotto rispetto alla versione iniziale.
Adempimenti. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 570041/2025, ha individuato i dati da trasmettere, le regole tecniche ed i termini di memorizzazione e trasmissione delle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli. Dal prossimo 1°gennaio le operazioni di ricarica elettrica dei veicoli saranno sottoposte a un duplice obbligo di matrice fiscale. Oltre alla trasmissione telematica dei corrispettivi non documentati con fattura elettronica, si dovrà procedere anche alla loro conservazione elettronica. Gli operatori dovranno accreditarsi mediante una procedura online, dotandosi di un server energia che raccoglie i dati delle singole stazioni di ricarica. Si tratta di un passo fondamentale nell’adeguamento fiscale del settore dell’e-mobility in Italia, garantendo sicurezza, inalterabilità e tracciabilità dei flussi economici generati in un contesto in rapida evoluzione. La volontà è quella di integrare la fiscalità dei servizi di ricarica elettrica nell’ecosistema telematico delle Entrate. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Server energia per i dati al fisco’ – pag. 31)
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ue il via libera alla proroga per l’Italia, fino al 2028, della detrazione Iva al 40% per i veicoli a uso promiscuo di imprese e professionisti. Si tratta della sesta autorizzazione triennale alla limitazione della detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli stradali a motore oltre che alle relative spese di gestione, nella misura circoscritta al 40%, con nuova scadenza al 31 dicembre 2028. La limitazione della detrazione non si applica ai veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa quali i veicoli delle autoscuole, gli autonoleggi e quelli adibiti ad uso pubblico nonché per quelli degli agenti rappresentanti di commercio. Nessuna limitazione nemmeno per i trattori.
L’articolo 12 del decreto legislativo 186/2025 (delega fiscale) prevede la non imponibilità Iva dei trasporti internazionali di merci esteso anche nel caso in cui intervengono degli intermediari che operano in norme e per conto dell’esportatore, importatore o titolare del regime di transito. Obiettivo di questa regola è armonizzare la legislazione nazionale al diritto unionale nel senso che si considerano non imponibili ai fini Iva i servizi di trasporto resi nei confronti dell’esportatore o dell’importatore ‘anche se resi da intermediari’. Per i prestatori di servizi e i loro committenti questa novità impone di rivedere l’impostazione dei relativi contratti e modificare il regime Iva da imponibile a non imponibile.Il decreto non avendo previsto un periodo transitorio è in vigore già dal 13 dicembre
Feed 2 – Rassegna fiscale
Sale di altri 3,5 miliardi la manovra di Bilancio e i tempi per l’esame parlamentare si riducono. Ieri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha annunciato la presentazione di un emendamento per rafforzare la dotazione della Zona economica speciale, di Transizione 5.0, per rendere pluriennale l’iper ammortamento per le imprese e per l’adeguamento dei prezzi nei cantieri delle opere pubbliche. I nuovi stanziamenti servono anche per il Ponte di Messina. L’emendamento sull’oro di Bankitalia viene rivisto nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono al Popolo Italiano. La Bce ha chiesto al Governo un’analisi dettagliata sul contributo nel prossimo triennio, pari a 10,5 miliardi di euro, a carico delle banche, visto che si tratta del terzo intervento consecutivo a carico del sistema creditizio. Giorgetti ha spiegato che domande significative oltre le previsioni sulla Zes e di Transizione 5.0 hanno ritenuto necessario aumentare gli stanziamenti decisi. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Imprese: 3,5 miliardi a Transizione 5.0, aiuti Zes e caro materiali in edilizia’ – pag. 2)
Ieri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha illustrato i nuovi emendamenti del Governo alla manovra che sale di 3,5 miliardi di euro, molti dei quali destinati a sostenere gli investimenti delle imprese. Il ministro è deciso a sostenere la crescita dell’economia e, con il progressivo esaurimento della spinta del Pnrr e dei fondi pubblici, la spesa dei privati è indispensabile. Le domande per i crediti di imposta a fronte degli investimenti nella Zes unica, estesa ora anche alle Marche e all’Umbria terremotate, sono state molto superiori alle disponibilità. Stesso problema per le risorse di Transizione 5.0. L’esigenza di un rifinanziamento delle due misure era impellente come quella di dare respiro temporale agli investimenti delle imprese. L’iper ammortamento sarà reso triennale, non sarà più concentrato sugli investimenti per la transizione ecologica e, quindi, sarà più ampio. Per finanziare il pacchetto imprese le risorse arriveranno dalla Tobin tax, dalla tassa sui pacchi extra-Ue, dall’aumento di quella sulle RC auto dei conducenti e dagli anticipi delle imprese finanziarie.
I dati della Banca d’Italia dicono che ad ottobre il debito pubblico è salito a 3.131,7 miliardi, dopo il calo di settembre. Un incremento di 50 miliardi che, dicono, ‘riflette la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro, il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, nonché l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della rivalutazione dei tassi di cambio’. L’ammontare del debito è da imputare alle amministrazioni centrali e alle locali. Il debito degli enti previdenziali è rimasto pressoché invariato. Secondo Bankitalia sale la quota in mano agli stranieri mentre scende il debito detenuto da via Nazionale e da famiglie e imprese. In aumento le entrate tributarie: 43,4 miliardi, +2,5 rispetto a ottobre 2024. Nei primi 10 mesi del 2025 sono state di 462,2 miliardi, in crescita del 2,1% rispetto al 2024.
Gli emendamenti alla manovra di bilancio modificano sensibilmente la stretta sulla tassazione dei dividendi. Le modifiche però mantengono la dividend exemption qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: partecipazione diretta pari ad almeno il 5% oppure valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. La soglia in valore tutela soprattutto le partecipazioni in società quotate sotto il 5%. Analoghe condizioni vengono estese alla participation exemption sulle plusvalenze e alla ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi a società Ue/See. Le nuove regole valgono dal 1°gennaio 2026, con effetti già nel calcolo degli acconti. L’impatto finanziario risulta molto ridotto rispetto alla versione iniziale.
Adempimenti. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 570041/2025, ha individuato i dati da trasmettere, le regole tecniche ed i termini di memorizzazione e trasmissione delle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli. Dal prossimo 1°gennaio le operazioni di ricarica elettrica dei veicoli saranno sottoposte a un duplice obbligo di matrice fiscale. Oltre alla trasmissione telematica dei corrispettivi non documentati con fattura elettronica, si dovrà procedere anche alla loro conservazione elettronica. Gli operatori dovranno accreditarsi mediante una procedura online, dotandosi di un server energia che raccoglie i dati delle singole stazioni di ricarica. Si tratta di un passo fondamentale nell’adeguamento fiscale del settore dell’e-mobility in Italia, garantendo sicurezza, inalterabilità e tracciabilità dei flussi economici generati in un contesto in rapida evoluzione. La volontà è quella di integrare la fiscalità dei servizi di ricarica elettrica nell’ecosistema telematico delle Entrate. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Server energia per i dati al fisco’ – pag. 31)