Feed 1 – NovitĂ fiscali
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LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi allâInps da destinare ad Enti Bilaterali. Lâistituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dallâInps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:
Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 lâAgenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base allâarticolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 lâAgenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati.Â
In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione âErarioâ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna âimporti a debito versatiâ.
Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 lâAgenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito allâapplicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennitĂ per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026.Â
Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta unâimposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026.Â
Per il 2026 la manovra in parola prevede lâapplicazione di unâimposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennitĂ per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennitĂ inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.Â
Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso.
Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nellâanno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a unâimposta sostitutiva dellâIrpef pari al 5%.Â
Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennitĂ erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria.Â
Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dellâanaloga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.
Lâimposta sostitutiva dellâIrpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festivitĂ soppressa del 4 novembre.Â
I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per lâanno in corso, unâimposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennitĂ per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennitĂ inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. Lâimposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.Â
Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale lâagevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonchĂŠ dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.Â
La circolare precisa che lâimposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica allâintera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.
Per quanto concerne le indennitĂ di reperibilitĂ previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennitĂ remunerano una condizione di disponibilitĂ del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertĂ personale e organizzativa, lâimposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attivitĂ lavorativa.
Lâimposta sostitutiva dellâIrpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche allâindennitĂ di pernottamento, prevista dallâarticolo 117 del CCNL Credito.Â
Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nellâipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.
Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonchĂŠ con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, lâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennitĂ devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per lâintero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente allâapplicazione dellâimposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dellâanno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma.Â
Feed 2 – NovitĂ fiscali
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi allâInps da destinare ad Enti Bilaterali. Lâistituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dallâInps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:
Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 lâAgenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base allâarticolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 lâAgenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati.Â
In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione âErarioâ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna âimporti a debito versatiâ.
Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 lâAgenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito allâapplicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennitĂ per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026.Â
Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta unâimposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026.Â
Per il 2026 la manovra in parola prevede lâapplicazione di unâimposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennitĂ per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennitĂ inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.Â
Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso.
Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nellâanno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a unâimposta sostitutiva dellâIrpef pari al 5%.Â
Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennitĂ erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria.Â
Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dellâanaloga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.
Lâimposta sostitutiva dellâIrpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festivitĂ soppressa del 4 novembre.Â
I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per lâanno in corso, unâimposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennitĂ per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennitĂ inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. Lâimposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.Â
Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale lâagevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonchĂŠ dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.Â
La circolare precisa che lâimposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica allâintera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.
Per quanto concerne le indennitĂ di reperibilitĂ previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennitĂ remunerano una condizione di disponibilitĂ del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertĂ personale e organizzativa, lâimposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attivitĂ lavorativa.
Lâimposta sostitutiva dellâIrpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche allâindennitĂ di pernottamento, prevista dallâarticolo 117 del CCNL Credito.Â
Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nellâipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.
Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonchĂŠ con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, lâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennitĂ devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per lâintero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente allâapplicazione dellâimposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dellâanno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma.Â
Feed 1 – Rassegna fiscale
Il decreto legge âSportâ (Dl n. 108/2026) introduce agevolazioni fiscali per lâorganizzazione dellâAmericaâs Cup che si svolgerĂ a Napoli nel 2027, prevedendo il rimborso dellâIva pagata in Italia anche da imprese e professionisti stabiliti in Paesi extra Ue, purchĂŠ privi di una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il beneficio riguarda gli acquisti di beni e servizi direttamente collegati allâevento e rispetta le ordinarie condizioni previste dalla normativa Iva. La misura amplia la platea dei beneficiari rispetto alla disciplina vigente e potrebbe rappresentare un modello per future manifestazioni sportive internazionali. Il decreto prevede inoltre lâesenzione dallâimposta di bollo per le autorizzazioni relative alle frequenze per le comunicazioni elettroniche necessarie allo svolgimento della competizione.Â
Antiriciclaggio. Il Dlgs 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 156 dellâ8 luglio, disciplina lâaccesso al Registro dei titolari effettivi, introducendo il criterio del âlegittimo interesseâ per consentire lâaccesso a giornalisti, associazioni e controparti contrattuali, nel rispetto della privacy degli interessati. Il decreto prevede inoltre una procedura di tutela per chi chieda la riservatezza dei propri dati, con possibilitĂ di ricorso urgente al Tar. Assofiduciaria ha accolto con favore il nuovo equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali. La riforma riconosce anche un ruolo centrale al notariato, istituendo presso il Consiglio Nazionale del Notariato un Organismo per la gestione dei dati antiriciclaggio. Tale novità è coerente con il Rapporto GAFI, che valorizza il contributo dei notai nella prevenzione del riciclaggio e nella tutela della legalitĂ . (Ved. anche Italia Oggi: âTitolari effettivi su tre livelliâ â pag. 22)
Sforato il tetto di spesa sul cinque per mille 2025. Lo ha certificato il Governo che ha quantificato in 633,3 milioni il valore delle scelte dei contribuenti. Il dato vede superare di oltre 23 milioni di euro il plafond fissato dalla manovra 2026 in 610 milioni e che conferma quanto giĂ emergeva dagli elenchi pubblicati dallâAgenzia delle Entrate sul riparto 2025. Le firme sono state 18.460.316, con un incremento del 2,8% rispetto allâanno precedente, e gli enti destinatari superano quota 96 mila. Numeri che evidenziano una partecipazione record e confermano la centralitĂ del 5 per mille quale strumento di sostegno alle attivitĂ di interesse generale. Resta la rigiditĂ del meccanismo, ancorato a un limite massimo di spesa sul quale era intervenuta la legge di Bilancio 2026 innalzando il plafond fino a 610 milioni di euro.
Nel periodo 2021-2025 i bonus ristrutturazioni hanno generato risparmi energetici pari a 2,67 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalenti), confermando di essere una leva chiave. Ma, nel 2025, arriva il conto dei tagli assestati a questi incentivi. Si osserva, dunque, un calo significativo: il loro impatto si è contratto di circa un terzo ed è lontanissimo dai numeri del 2022 e del 2023, quando câera il Superbonus. Sono i dati che emergono dal 15° Rapporto annuale Enea sullâefficienza energetica, presentato ieri a Roma, che ha evidenziato come in Italia, tra il 2021 e il 2025, il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza monitorate sia stato complessivamente di 5,08 Mtep, pari a oltre i consumi elettrici annuali di due regioni industriali come Emilia-Romagna e Veneto.Â
Il decreto 19 maggio 2026 punta a sostenere la competitivitĂ del sistema produttivo delle regioni del Sud con una combinazione di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Per incentivare lo sviluppo tecnologico il decreto mette a disposizione 505,8 milioni di euro, di cui il 60% a favore di piccole e medie imprese e delle reti dâimpresa. Occorre precisare che le Pmi, se partecipano da sole, devono mettere a budget un 10% del totale per costi di ricerca da sostenere presso un organismo di ricerca oppure di un consulente esterno. Come anticipato lâagevolazione consiste in una combinazione di contributo diretto e finanziamento agevolato. Il finanziamento copre il 40% delle spese ammissibili, mentre il contributo a fondo perduto varia in funzione della dimensione dellâimpresa, raggiungendo il 40% per le piccole imprese, il 35% per le medie e il 30% per le grandi.Â
Feed 2 – Rassegna fiscale
Il decreto legge âSportâ (Dl n. 108/2026) introduce agevolazioni fiscali per lâorganizzazione dellâAmericaâs Cup che si svolgerĂ a Napoli nel 2027, prevedendo il rimborso dellâIva pagata in Italia anche da imprese e professionisti stabiliti in Paesi extra Ue, purchĂŠ privi di una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il beneficio riguarda gli acquisti di beni e servizi direttamente collegati allâevento e rispetta le ordinarie condizioni previste dalla normativa Iva. La misura amplia la platea dei beneficiari rispetto alla disciplina vigente e potrebbe rappresentare un modello per future manifestazioni sportive internazionali. Il decreto prevede inoltre lâesenzione dallâimposta di bollo per le autorizzazioni relative alle frequenze per le comunicazioni elettroniche necessarie allo svolgimento della competizione.Â
In materia di contratti a termine il decreto legge n. 108/2026 contiene delle novitĂ di cui potranno beneficiare i partecipanti allâAmericaâs Cup che si svolgerĂ a Napoli nel 2027. Lâarticolo 4 del decreto in parola stabilisce che le âesigenze connesse allâevento costituiscono ragione oggettivaâ per lâapposizione del termine di durata ai contratti di lavoro, consentendo di andare oltre i limiti previsti dallâart. 19 del decreto legge 81/2025.Oggi la legge non richiede la causale fino a 12 mesi, anche in caso di proroga e rinnovo. Lâagevolazione introdotta, quindi, sembra operare in particolare per le durate superiori a 12 mesi, per le quali si specifica che câè un vincolo di massimo 6 rinnovi. Nessun riferimento, invece, alle proroghe, che in via ordinaria possono essere al massimo 4. Inoltre, si possono avere contratti a termine in misura superiore, rispetto a quelli a tempo indeterminato, oltre i limiti ordinari.
Antiriciclaggio. Il Dlgs 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 156 dellâ8 luglio, disciplina lâaccesso al Registro dei titolari effettivi, introducendo il criterio del âlegittimo interesseâ per consentire lâaccesso a giornalisti, associazioni e controparti contrattuali, nel rispetto della privacy degli interessati. Il decreto prevede inoltre una procedura di tutela per chi chieda la riservatezza dei propri dati, con possibilitĂ di ricorso urgente al Tar. Assofiduciaria ha accolto con favore il nuovo equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali. La riforma riconosce anche un ruolo centrale al notariato, istituendo presso il Consiglio Nazionale del Notariato un Organismo per la gestione dei dati antiriciclaggio. Tale novità è coerente con il Rapporto GAFI, che valorizza il contributo dei notai nella prevenzione del riciclaggio e nella tutela della legalitĂ . (Ved. anche Italia Oggi: âTitolari effettivi su tre livelliâ â pag. 22)
Sforato il tetto di spesa sul cinque per mille 2025. Lo ha certificato il Governo che ha quantificato in 633,3 milioni il valore delle scelte dei contribuenti. Il dato vede superare di oltre 23 milioni di euro il plafond fissato dalla manovra 2026 in 610 milioni e che conferma quanto giĂ emergeva dagli elenchi pubblicati dallâAgenzia delle Entrate sul riparto 2025. Le firme sono state 18.460.316, con un incremento del 2,8% rispetto allâanno precedente, e gli enti destinatari superano quota 96 mila. Numeri che evidenziano una partecipazione record e confermano la centralitĂ del 5 per mille quale strumento di sostegno alle attivitĂ di interesse generale. Resta la rigiditĂ del meccanismo, ancorato a un limite massimo di spesa sul quale era intervenuta la legge di Bilancio 2026 innalzando il plafond fino a 610 milioni di euro.
Nel periodo 2021-2025 i bonus ristrutturazioni hanno generato risparmi energetici pari a 2,67 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalenti), confermando di essere una leva chiave. Ma, nel 2025, arriva il conto dei tagli assestati a questi incentivi. Si osserva, dunque, un calo significativo: il loro impatto si è contratto di circa un terzo ed è lontanissimo dai numeri del 2022 e del 2023, quando câera il Superbonus. Sono i dati che emergono dal 15° Rapporto annuale Enea sullâefficienza energetica, presentato ieri a Roma, che ha evidenziato come in Italia, tra il 2021 e il 2025, il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza monitorate sia stato complessivamente di 5,08 Mtep, pari a oltre i consumi elettrici annuali di due regioni industriali come Emilia-Romagna e Veneto.Â