Feed 1 – NovitĂ  fiscali

  • Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

     

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali. L’istituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dall’Inps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:

    • ‘EBOP’ denominata  ‘ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)’;
    • ‘SANL’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)’;
    • ‘EBON’ denominata ‘Ente Bilaterale (EBICON)’;
    • ‘EIMP’ denominata ‘Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)’;
    • ‘CARE’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)’.
  • Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati

     

    Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base all’articolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 l’Agenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati. 

    In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.

  • Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennitĂ  per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni – Risposte a quesiti

     

    Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026. 

    Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026. 

    Per il 2026 la manovra in parola prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. 

    Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso.

    Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%. 

    Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria. 

    Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.

    L’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festività soppressa del 4 novembre. 

    I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno in corso, un’imposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. L’imposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente. 

    Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale l’agevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. 

    La circolare precisa che l’imposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica all’intera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.

    Per quanto concerne le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennità remunerano una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

    L’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche all’indennità di pernottamento, prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito. 

    Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nell’ipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.

    Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonché con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma. 

Feed 2 – NovitĂ  fiscali

  • Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

     

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, ha provveduto ad istituire nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali. L’istituzione delle nuove causali contributo è stata chiesta dall’Inps con le note n. 65628 del 15 maggio 2026 e n. 74538 del 16 giugno 2026. Le nuove causali contributo sono:

    • ‘EBOP’ denominata  ‘ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)’;
    • ‘SANL’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)’;
    • ‘EBON’ denominata ‘Ente Bilaterale (EBICON)’;
    • ‘EIMP’ denominata ‘Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)’;
    • ‘CARE’ denominata ‘Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)’.
  • Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati

     

    Con la risoluzione n. 25/E del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24. In base all’articolo 38-bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 l’Agenzia delle Entrate può emanare appositi atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, in tutto o in parte. I nuovi codici (per la loro conoscenza si rimanda al documento di prassi amministrativa) dovranno essere utilizzati per versare le somme dovute a seguito di conciliazione per recuperare i crediti non spettanti indebitamente utilizzati. 

    In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.

  • Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennitĂ  per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni – Risposte a quesiti

     

    Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, in merito all’applicazione delle agevolazioni concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni previsto dalla legge di Bilancio 2026. 

    Per i lavoratori dipendenti privati è stata introdotta un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026. 

    Per il 2026 la manovra in parola prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. 

    Il documento di prassi amministrativa fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 2/E/2026 con cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato il perimetro delle agevolazioni in discorso.

    Il comma 7 della legge di Bilancio ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%. 

    Tale imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi retributivi relativi alle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione, in quanto riconducibili alla retribuzione ordinaria. 

    Nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL siano riconosciuti al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, non previsti dalla contrattazione collettiva, ma riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, il beneficio si applica comunque, in considerazione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva dei predetti istituti.

    L’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5%, prevista dalla manovra 2026, si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli Ccnl per la festività soppressa del 4 novembre. 

    I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 hanno introdotto, per l’anno in corso, un’imposta sostitutiva del 15%, con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. Il giorno di riposo settimanale può essere diverso dalla domenica. L’imposta sostitutiva in commento si applica alla maggiorazione che sia prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente. 

    Nel caso di lavoro supplementare svolto dal lavoratore in regime di part-time verticale l’agevolazione trova applicazione solo in caso di lavoro nel giorno di riposo, mentre non si applica nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo nonché dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. 

    La circolare precisa che l’imposta sostitutiva pari al 15%, prevista dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026, si applica all’intera retribuzione corrisposta al lavoratore anche per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.

    Per quanto concerne le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che tali indennità remunerano una condizione di disponibilità del lavoratore, il quale accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

    L’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 15%, prevista dalla legge di Bilancio 2026, si applica anche all’indennità di pernottamento, prevista dall’articolo 117 del CCNL Credito. 

    Il documento di prassi amministrativa specifica che entrambe le imposte sostitutive, quella del 5% e del 15%, non trovano applicazione nell’ipotesi in cui non vi sia un CCNL applicato dal datore di lavoro.

    Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati, nonché con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E/2024, ha precisato che il predetto regime si applica ai redditi prodotti in Italia. Gli incrementi retributivi e le indennità devono essere assoggettati alle imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle norme agevolative. Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti nella misura ridotta prevista dalla norma. 

Feed 1 – Rassegna fiscale

  • America’s Cup, anche Iva e bollo si aggiungono alle agevolazioni

     

    Il decreto legge ‘Sport’ (Dl n. 108/2026) introduce agevolazioni fiscali per l’organizzazione dell’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027, prevedendo il rimborso dell’Iva pagata in Italia anche da imprese e professionisti stabiliti in Paesi extra Ue, purché privi di una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il beneficio riguarda gli acquisti di beni e servizi direttamente collegati all’evento e rispetta le ordinarie condizioni previste dalla normativa Iva. La misura amplia la platea dei beneficiari rispetto alla disciplina vigente e potrebbe rappresentare un modello per future manifestazioni sportive internazionali. Il decreto prevede inoltre l’esenzione dall’imposta di bollo per le autorizzazioni relative alle frequenze per le comunicazioni elettroniche necessarie allo svolgimento della competizione. 

  • Registro titolari, ricorso al Tar per bloccare l’accesso

     

    Antiriciclaggio. Il Dlgs 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 156 dell’8 luglio, disciplina l’accesso al Registro dei titolari effettivi, introducendo il criterio del ‘legittimo interesse’ per consentire l’accesso a giornalisti, associazioni e controparti contrattuali, nel rispetto della privacy degli interessati. Il decreto prevede inoltre una procedura di tutela per chi chieda la riservatezza dei propri dati, con possibilità di ricorso urgente al Tar. Assofiduciaria ha accolto con favore il nuovo equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali. La riforma riconosce anche un ruolo centrale al notariato, istituendo presso il Consiglio Nazionale del Notariato un Organismo per la gestione dei dati antiriciclaggio. Tale novità è coerente con il Rapporto GAFI, che valorizza il contributo dei notai nella prevenzione del riciclaggio e nella tutela della legalità. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Titolari effettivi su tre livelli’ – pag. 22)

  • Cinque per mille, sforato il tetto di spesa

     

    Sforato il tetto di spesa sul cinque per mille 2025. Lo ha certificato il Governo che ha quantificato in 633,3 milioni il valore delle scelte dei contribuenti. Il dato vede superare di oltre 23 milioni di euro il plafond fissato dalla manovra 2026 in 610 milioni e che conferma quanto già emergeva dagli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sul riparto 2025. Le firme sono state 18.460.316, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente, e gli enti destinatari superano quota 96 mila. Numeri che evidenziano una partecipazione record e confermano la centralità del 5 per mille quale strumento di sostegno alle attività di interesse generale. Resta la rigidità del meccanismo, ancorato a un limite massimo di spesa sul quale era intervenuta la legge di Bilancio 2026 innalzando il plafond fino a 610 milioni di euro.

  • Meno risparmi energetici nel 2025: arriva il conto dei tagli ai bonus casa

     

    Nel periodo 2021-2025 i bonus ristrutturazioni hanno generato risparmi energetici pari a 2,67 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalenti), confermando di essere una leva chiave. Ma, nel 2025, arriva il conto dei tagli assestati a questi incentivi. Si osserva, dunque, un calo significativo: il loro impatto si è contratto di circa un terzo ed è lontanissimo dai numeri del 2022 e del 2023, quando c’era il Superbonus. Sono i dati che emergono dal 15° Rapporto annuale Enea sull’efficienza energetica, presentato ieri a Roma, che ha evidenziato come in Italia, tra il 2021 e il 2025, il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza monitorate sia stato complessivamente di 5,08 Mtep, pari a oltre i consumi elettrici annuali di due regioni industriali come Emilia-Romagna e Veneto. 

  • Programmi ad elevata tecnologia: a Pmi e reti d’impresa il 60% dei fondi

     

    Il decreto 19 maggio 2026 punta a sostenere la competitività del sistema produttivo delle regioni del Sud con una combinazione di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. Per incentivare lo sviluppo tecnologico il decreto mette a disposizione 505,8 milioni di euro, di cui il 60% a favore di piccole e medie imprese e delle reti d’impresa. Occorre precisare che le Pmi, se partecipano da sole, devono mettere a budget un 10% del totale per costi di ricerca da sostenere presso un organismo di ricerca oppure di un consulente esterno. Come anticipato l’agevolazione consiste in una combinazione di contributo diretto e finanziamento agevolato. Il finanziamento copre il 40% delle spese ammissibili, mentre il contributo a fondo perduto varia in funzione della dimensione dell’impresa, raggiungendo il 40% per le piccole imprese, il 35% per le medie e il 30% per le grandi. 

Feed 2 – Rassegna fiscale

  • America’s Cup, anche Iva e bollo si aggiungono alle agevolazioni

     

    Il decreto legge ‘Sport’ (Dl n. 108/2026) introduce agevolazioni fiscali per l’organizzazione dell’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027, prevedendo il rimborso dell’Iva pagata in Italia anche da imprese e professionisti stabiliti in Paesi extra Ue, purché privi di una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il beneficio riguarda gli acquisti di beni e servizi direttamente collegati all’evento e rispetta le ordinarie condizioni previste dalla normativa Iva. La misura amplia la platea dei beneficiari rispetto alla disciplina vigente e potrebbe rappresentare un modello per future manifestazioni sportive internazionali. Il decreto prevede inoltre l’esenzione dall’imposta di bollo per le autorizzazioni relative alle frequenze per le comunicazioni elettroniche necessarie allo svolgimento della competizione. 

  • Contratti a termine con regole speciali

     

    In materia di contratti a termine il decreto legge n. 108/2026 contiene delle novità di cui potranno beneficiare i partecipanti all’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027. L’articolo 4 del decreto in parola stabilisce che le ‘esigenze connesse all’evento costituiscono ragione oggettiva’ per l’apposizione del termine di durata ai contratti di lavoro, consentendo di andare oltre i limiti previsti dall’art. 19 del decreto legge 81/2025.Oggi la legge non richiede la causale fino a 12 mesi, anche in caso di proroga e rinnovo. L’agevolazione introdotta, quindi, sembra operare in particolare per le durate superiori a 12 mesi, per le quali si specifica che c’è un vincolo di massimo 6 rinnovi. Nessun riferimento, invece, alle proroghe, che in via ordinaria possono essere al massimo 4. Inoltre, si possono avere contratti a termine in misura superiore, rispetto a quelli a tempo indeterminato, oltre i limiti ordinari.

  • Registro titolari, ricorso al Tar per bloccare l’accesso

     

    Antiriciclaggio. Il Dlgs 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 156 dell’8 luglio, disciplina l’accesso al Registro dei titolari effettivi, introducendo il criterio del ‘legittimo interesse’ per consentire l’accesso a giornalisti, associazioni e controparti contrattuali, nel rispetto della privacy degli interessati. Il decreto prevede inoltre una procedura di tutela per chi chieda la riservatezza dei propri dati, con possibilità di ricorso urgente al Tar. Assofiduciaria ha accolto con favore il nuovo equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali. La riforma riconosce anche un ruolo centrale al notariato, istituendo presso il Consiglio Nazionale del Notariato un Organismo per la gestione dei dati antiriciclaggio. Tale novità è coerente con il Rapporto GAFI, che valorizza il contributo dei notai nella prevenzione del riciclaggio e nella tutela della legalità. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Titolari effettivi su tre livelli’ – pag. 22)

  • Cinque per mille, sforato il tetto di spesa

     

    Sforato il tetto di spesa sul cinque per mille 2025. Lo ha certificato il Governo che ha quantificato in 633,3 milioni il valore delle scelte dei contribuenti. Il dato vede superare di oltre 23 milioni di euro il plafond fissato dalla manovra 2026 in 610 milioni e che conferma quanto già emergeva dagli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sul riparto 2025. Le firme sono state 18.460.316, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente, e gli enti destinatari superano quota 96 mila. Numeri che evidenziano una partecipazione record e confermano la centralità del 5 per mille quale strumento di sostegno alle attività di interesse generale. Resta la rigidità del meccanismo, ancorato a un limite massimo di spesa sul quale era intervenuta la legge di Bilancio 2026 innalzando il plafond fino a 610 milioni di euro.

  • Meno risparmi energetici nel 2025: arriva il conto dei tagli ai bonus casa

     

    Nel periodo 2021-2025 i bonus ristrutturazioni hanno generato risparmi energetici pari a 2,67 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalenti), confermando di essere una leva chiave. Ma, nel 2025, arriva il conto dei tagli assestati a questi incentivi. Si osserva, dunque, un calo significativo: il loro impatto si è contratto di circa un terzo ed è lontanissimo dai numeri del 2022 e del 2023, quando c’era il Superbonus. Sono i dati che emergono dal 15° Rapporto annuale Enea sull’efficienza energetica, presentato ieri a Roma, che ha evidenziato come in Italia, tra il 2021 e il 2025, il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza monitorate sia stato complessivamente di 5,08 Mtep, pari a oltre i consumi elettrici annuali di due regioni industriali come Emilia-Romagna e Veneto. 

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