Chiarimenti sulla detraibilitĂ delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nellâambito del Superbonus
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.Â
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualitĂ di appaltatrici â e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici â hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.Â
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di âgeneral contractor superbonusâ, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.Â
LâAgenzia ha rilevato che nellâaffidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dallâimpresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attivitĂ di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilitĂ della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come âgeneral contractor Superbonusâ. Si tratta di una espressione âatecnicaâ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.Â
Pertanto, nei rapporti tra privati lâoperatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.Â
La possibilitĂ di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di âappaltatore unicoâ ma, anche, di âreferente amministrativo e finanziario unicoâ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dellâopera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformitĂ fiscale.Â
Tre le tipologie contrattuali piĂš diffuse nellâambito del Superbonus:Â
- impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltĂ di subappalto;
- mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
- commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.
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Distinzione tra general contractor âpuroâ e general contractor âappaltatoreâ
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LâAgenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.Â
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.Â
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di âcontraente generaleâ ossia âgeneral contractorâ. Sono tali coloro che â su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonchĂŠ, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformitĂ ai fini dellâopzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committenteâ, pur nella piena consapevolezza che âtale figura è stata [âŚ] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, lâattivitĂ di âcontraente generaleâ è ordinariamente disciplinata nellâambito dellâautonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionistiâ.
Dalla lettura della circolare emerge che âai fini dellâapplicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor â che attengono esclusivamente a profili civilistici â essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dellâagevolazioneâ. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per lâattivitĂ di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dellâintervento agevolato.Â
âIn sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da unâimpresa o da un professionista, in qualitĂ di general contractor, per lâesecuzione degli interventi nonchĂŠ per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformitĂ , a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dellâagevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dellâattivitĂ posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibiliâ.Â
LâAgenzia delle Entrate, giĂ con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che âsono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti allâamministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi allâesecuzione dei lavori e allâaccesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche allâeventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per lâattivitĂ di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dellâintervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dallâagevolazioneâ.Â
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerĂ presso vari clienti, privati cittadini o condomĂŹni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
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Qualificazione dellâimpresa appaltatrice e irrilevanza dellâassetto organizzativo
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Lâimpresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalitĂ organizzativa prescelta per lâesecuzione delle opere, ma dallâassunzione dellâobbligazione realizzativa nei confronti del committente.Â
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando lâimpresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In questâultimo caso la sua attivitĂ si concentra sul coordinamento tecnico dellâintervento, mentre lâesecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, lâimpresa resta titolare dellâobbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilitĂ civilistiche, amministrative e di sicurezza.Â
Ciò che caratterizza lâappalto è lâassunzione dellâobbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica nĂŠ sulle responsabilitĂ in capo allâimpresa.Â
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Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
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Dai chiarimenti dellâAgenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attivitĂ di coordinamento è considerato general contractor âpuroâ mentre, se si occupa anche dellâesecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.Â
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attivitĂ di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nellâapplicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per lâesecuzione dei lavori.Â
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per lâesecuzione dellâappalto, senza alcuna voce distinta riferita allâattivitĂ di mero coordinamento o allâapplicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dellâappaltatore nellâordinaria attivitĂ di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a unâattivitĂ di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.Â
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Conclusioni
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Per valutare correttamente la detraibilitĂ delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. âpuroâ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dellâappaltatore, il suo corrispettivo sarĂ detraibile o sarĂ possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruitĂ , dei massimali previsti.Â