Decreti di espropriazione per pubblica utilitĂ â ModalitĂ di esecuzione delle relative formalitĂ nei registri immobiliari
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalitĂ procedurali e ai presupposti documentali concernenti le formalitĂ nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione.Â
Il quesito sottoposto chiedeva se il decreto di esproprio debba essere subito trascritto dopo la sua emanazione o se la relativa formalitĂ vada eseguita successivamente alla notificazione del provvedimento agli interessati e alla sua esecuzione mediante immissione in possesso del beneficiario dellâespropriazione.Â
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Il quadro normativo di riferimento e la pubblicitĂ immobiliare del decreto di esproprio
In base allâattuale assetto normativo, il decreto di esproprio può intervenire nellâambito di una procedura âordinariaâ o di un procedimento âacceleratoâ. Nel procedimento ordinario, il decreto di esproprio precede lâimmissione in possesso del bene e il trasferimento della proprietà è subordinato alla successiva notifica e allâesecuzione del provvedimento. Nella procedura accelerata, invece, lâautoritĂ espropriante viene immessa anticipatamente nel possesso del bene sulla base di un decreto motivato di occupazione dâurgenza, mentre il decreto definitivo di esproprio avviene successivamente.Â
La risoluzione ricorda inoltre che la trascrizione del decreto nei registri immobiliari non ha funzione di opponibilitĂ verso terzi, ma assolve ad una mera funzione di pubblicitĂ notizia.Â
Lâacquisto del diritto di proprietĂ , infatti, avviene a titolo originario in forza del potere espropriativo esercitato dalla pubblica amministrazione. La trascrizione assume comunque un ruolo centrale nel procedimento, poichĂŠ da quel momento eventuali diritti riferiti al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sullâindennitĂ di espropriazione.Â
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La pubblicitĂ immobiliare nel procedimento ordinatorio di esproprio
Lâarticolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitĂ (T.U.Es.) dispone che il decreto di esproprio deve essere trascritto âsenza indugioâ nei registri immobiliari. Sul punto le posizioni interpretative erano contrastanti in merito alla circostanza se tale adempimento dovesse essere eseguito immediatamente dopo lâemanazione del decreto o soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario dellâespropriazione.Â
Lâattuale quadro normativo, secondo lâAgenzia, consente entrambe le soluzioni prospettate. Da una parte, infatti, il trasferimento del diritto è subordinato alla notificazione e allâesecuzione del decreto; dallâaltra, le disposizioni del Testo unico sembrano delineare una sequenza composta da fasi distinte, ciascuna accompagnata da una specifica forma di pubblicitĂ immobiliare.Â
In questa prospettiva, la immediata trascrizione del decreto di esproprio assolve alla funzione di rendere sin da subito conoscibile ai terzi lâesistenza del medesimo e della vicenda ablativa da esso instaurata, mentre la successiva annotazione è destinata a dare evidenza dellâavvenuta esecuzione del decreto con lâimmissione in possesso.
Con riferimento a ciascuna delle due possibili opzioni interpretative, la risoluzione ritiene opportuno individuare quali siano le corrette modalitĂ operative per lâesecuzione della relativa pubblicitĂ immobiliare.
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- Le modalitĂ di esecuzione della doppia formalitĂ
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Nellâipotesi in cui venga richiesta la trascrizione del decreto di esproprio prima della sua esecuzione, ai fini di una corretta pubblicitĂ immobiliare è doveroso precisare che, oltre a risultare dal titolo, dovrĂ risultare soprattutto dalla relativa nota di trascrizione che il trasferimento del diritto espropriato è subordinato alla condizione sospensiva prevista dallâarticolo 23, comma 1, lettera f) del T.U.Es.; pertanto, il richiedente dovrĂ darne espressa evidenza nella nota di trascrizione in conformitĂ a quanto previsto dallâarticolo 2659, secondo comma, del Codice civile.Â
Una volta effettuata lâimmissione in possesso, lâautoritĂ espropriante deve richiedere lâannotazione del relativo verbale. Proprio il verbale di immissione in possesso rappresenta il documento che il legislatore individua come titolo idoneo per il completamento della sequenza pubblicitaria avviata con la trascrizione del decreto.Â
La scelta legislativa di individuare nel verbale di immissione in possesso il documento rilevante ai fini dellâannotazione nei registri immobiliari, senza richiedere la produzione delle relate di notificazione, appare coerente con la funzione propria dellâannotazione, volta a dare pubblicitĂ allâavvenuta esecuzione del decreto mediante lâatto che la documenta, e conferma che, nellâambito della disciplina della pubblicitĂ immobiliare, il solo verbale di immissione in possesso costituisce il titolo rilevante ai fini della formalitĂ di annotazione.Â
In sostanza, gli adempimenti documentali ai fini della pubblicitĂ immobiliare posti a carico dellâautoritĂ espropriante risultano articolati nella richiesta di trascrizione del decreto di esproprio e nella successiva domanda di annotazione del verbale di immissione in possesso. In tale contesto non è espressamente richiesta, ai fini dellâesecuzione delle citate formalitĂ nei registri immobiliari, la produzione documentale comprovante lâavvenuta notifica del decreto di esproprio.Â
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- Le modalitĂ di esecuzione della formalitĂ unica
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In ogni caso può comunque verificarsi che lâautoritĂ espropriante richieda la trascrizione del decreto soltanto dopo che lo stesso sia stato notificato ed eseguito mediante lâimmissione in possesso del beneficiario dellâespropriazione.Â
In questa ipotesi, in luogo della doppia formalitĂ sopra descritta, verrĂ effettuata una sola formalitĂ rappresentata dalla trascrizione del decreto di esproprio giĂ portato in esecuzione.Â
In tal caso, il titolo da presentare ai fini della pubblicitĂ immobiliare resta il decreto di esproprio, ma alla richiesta deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure va prodotto il decreto recante lâannotazione della data in cui lâimmissione in possesso è avvenuta.Â
Nella nota di trascrizione non occorre far menzione della condizione sospensiva in quanto la stessa si è giĂ verificata. Anche in tal caso non va allegata la documentazione attestante la notificazione del provvedimento o altra documentazione attestante il perfezionamento di tale adempimento.Â
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La pubblicitĂ immobiliare nel procedimento accelerato di esproprio
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Lâarticolo 22-bis del T.U.Es. disciplina lâistituto dellâoccupazione dâurgenza che consente allâautoritĂ espropriante, in determinati presupposti di legge, di conseguire anticipatamente la disponibilitĂ materiale dei beni da occupare. A tal fine viene emanato un decreto motivato di occupazione anticipata in cui sono individuati i beni da occupare e i relativi proprietari ed è determinata, in via provvisoria, lâindennitĂ di espropriazione. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale provvedimento perde efficacia se il decreto di esproprio non sia emanato entro il termine previsto per il compimento dellâespropriazione.Â
Tale decreto non costituisce titolo per lâesecuzione di formalitĂ nei registri immobiliari, poichĂŠ non determina alcun trasferimento del diritto di proprietĂ nĂŠ produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari.Â
Il trasferimento del diritto continua pertanto a realizzarsi esclusivamente mediante il decreto di esproprio che costituisce lâatto da presentare ai fini della trascrizione chiamato a contenere anche gli estremi del decreto di occupazione e del relativo stato di esecuzione. Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione dâurgenza quale autonomo titolo nĂŠ di ulteriore documentazione attestante lâavvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio è chiamato a dare espressamente atto.Â
Parimenti non appare necessario allegare le relate del procedimento di notificazione o altra documentazione comprovante il perfezionamento di tale adempimento.Â