Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nellâambito dellâattivitĂ di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale, agli effetti dellâIva, applicabile alle prestazioni rese nellâambito dellâattivitĂ di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), con specifico riferimento allâapplicabilitĂ del regime di esenzione per le prestazioni sanitarie.Â
Lâarticolo 10, primo comma, n. 18) del decreto Iva prevede lâesenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nellâesercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Il Testo unico delle leggi sanitarie stabilisce che âĂ soggetto a vigilanza lâesercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrici, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomataâ.Â
Soggette a vigilanza è anche lâesercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie come le arti di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico, ernista e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici e massaggiatori.Â
Lâarticolo 10 del decreto Iva stabilisce che tra le operazioni che gli Stati membri possono esentare rientrano âle prestazioni mediche effettuate nellâesercizio delle professioni mediche e paramediche quali siano definite dallo Stato membro interessatoâ.Â
Ai fini dellâapplicazione del regime di esenzione Iva in parola devono sussistere congiuntamente sia il requisito oggettivo che quello soggettivo.Â
Per rispondere ai quesiti formulati con lâistanza interpello è necessario stabilire se le attivitĂ esercitate da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti possano essere considerate professioni sanitarie ai fini dellâesenzione Iva.Â
I Paesi membri della Ue hanno la possibilitĂ di esentare il pagamento dellâIva per le prestazioni mediche effettuate nellâesercizio di professioni mediche e paramediche. La direttiva Iva 2006/112/CE condiziona lâagevolazione in esame alle definizioni ufficiali attribuite dal Paese e non dal tipo di prestazione.Â
Il documento di prassi amministrativa chiarisce che si ha diritto al beneficio fiscale solo se coesistono il requisito oggettivo e quello soggettivo. Per quanto concerne il requisito di professioni soggette a vigilanza ammesse al trattamento di favore, i massaggiatori e i capi bagnini di stabilimenti idroterapici sono gli unici presenti nellâelenco dellâart. 99 del Tuls.
Per le attivitĂ non comprese in questo elenco ovvero quelle svolte da osteopati, chiropratici e chinesiologi, la risoluzione analizza i provvedimenti ed i pareri espressi dal ministero della Salute in merito al necessario riconoscimento di tali attivitĂ come professioni sanitarie ai fini dellâesenzione Iva. Al momento, nessuna di queste può fruire dellâagevolazione.Â
La legge n. 3/2018 ha previsto lâistituzione di nuove figure professionali nel settore sanitario come quella di osteopata che però attende ancora il previsto accordo Stato-Regioni per il riconoscimento dellâequipollenza dei titoli alla laurea universitaria in osteopatia. Ă atteso anche il decreto ministeriale che istituisce lâalbo professionale degli osteopati. Non essendo stato perfezionato lâiter normativo volto a istituire questa professione, le prestazioni dellâosteopata sono ancora soggette ad aliquota ordinaria.
Analogo discorso vale per la professione del chiropratico, in quanto ad oggi manca la procedura per la relativa istituzione. Pertanto, anche le prestazioni rese nellâambito di tale attivitĂ , non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui allâart. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un decreto del ministero della Salute di concerto con quello dellâEconomia, non può beneficiare dellâesenzione Iva.Â
La figura del chinesiologo è definita dal decreto legislativo n. 36/2021. Si tratta di una figura la cui attività è finalizzata alla promozione del benessere, al miglioramento della qualitĂ della vita e al mantenimento dello stato di salute e del benessere psicofisico, senza sovrapporsi alle attivitĂ sanitarie di competenza delle professioni sanitarie giĂ regolamentate.Â
Non soddisfacendo le condizioni richieste dallâarticolo 10 del decreto Iva, lâattivitĂ di chinesiologo è soggetta allâIva nella misura ordinaria.Â
Il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista) essendo citato nellâarticolo 99 come esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie beneficia dellâesenzione. Non si tratta di un professionista sanitario, ma di un operatore sanitario che non possiede autonomia professionale, dovendo lo stesso operare sotto la supervisione di un professionista sanitario.Â
In merito alla corretta procedura di fatturazione, lâAgenzia chiarisce che per le prestazioni del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, previsto per le prestazioni sanitarie detraibili documentabili anche tramite il Sistema tessera sanitaria. Al contrario, le attivitĂ di osteopata, chiropratico e chinesiologo, non essendo detraibili nĂŠ documentabili attraverso il Sistema tessera sanitaria perchĂŠ non considerate sanitarie, richiedono lâemissione della fattura elettronica.