Feed 1 – NovitĂ  fiscali

  • Chiarimenti sulla detraibilitĂ  delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

     

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

    I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

    Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

    L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

    Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

    Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

    La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

    Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

    • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltĂ  di subappalto;
    • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
    • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

     

    Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

     

    L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

    Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

    Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

    Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

    ‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

    L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

    La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerĂ  presso vari clienti, privati cittadini o condomĂŹni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

     

    Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

     

    L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

    La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

    Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

     

    Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

     

    Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

    Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

    Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

     

    Conclusioni

     

    Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

  • Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

     

    Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

    Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

    Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

  • Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

     

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

    Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

    L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

    Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

  • Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

     

    Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

    Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

    Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

    Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

  • Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

     

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

    La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Feed 2 – NovitĂ  fiscali

  • Chiarimenti sulla detraibilitĂ  delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

     

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

    I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

    Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

    L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

    Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

    Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

    La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

    Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

    • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltĂ  di subappalto;
    • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
    • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

     

    Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

     

    L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

    Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

    Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

    Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

    ‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

    L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

    La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerĂ  presso vari clienti, privati cittadini o condomĂŹni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

     

    Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

     

    L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

    La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

    Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

     

    Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

     

    Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

    Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

    Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

     

    Conclusioni

     

    Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

  • Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

     

    Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

    Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

    Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

  • Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

     

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

    Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

    L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

    Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

  • Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

     

    Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

    Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

    Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

    Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

  • Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

     

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

    La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Feed 1 – Rassegna fiscale

  • Tributi: da Torino a Palermo, sanatorie nel 50% delle cittĂ 

     

    Quest’anno sono addirittura due le rottamazioni, contemporanee ma non coordinate tra loro. Facile prevedere il moltiplicarsi di discussioni e confusioni, soprattutto negli enti locali che usano sia l’agente di riscossione nazionale che gestori locali. Il panorama evidenzia che il 50% delle città ha deciso di aprire le porte alla rottamazione. La passione per la sanatoria è maggiore al Sud ma la geografia della rottamazione non sembra conoscere divisioni rigide. Esiste una rottamazione ‘autonoma’ introdotta dalla legge di Bilancio che consente ai Comuni di decidere liberamente quali debiti sanare, con quali sconti su interessi e sanzioni e in quante rate. Per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione vale invece la rottamazione cinque, con regole fisse: cartelle 2000-2023, fino a 54 rate e azzeramento di interessi e sanzioni. I Comuni possono solo scegliere se aderire entro il 30 giugno, mentre i contribuenti dovranno presentare istanza entro il 31 ottobre prossimo. 

  • Valori di mercato, strada in salita per delimitare le presunzioni

     

    La legge delega sulla riforma fiscale 111/2023 prevede di limitare l’uso del valore di mercato come unica base per presumere maggiori redditi o minori costi, richiedendo altri elementi di prova. La misura inciderebbe su strumenti frequenti negli accertamenti fiscali, come l’antieconomicità d’impresa e il ‘valore normale’ del Tuir usato in chiave anti-elusiva. Attuare questa riforma è complesso, perché imposte sui redditi e Iva seguono regole diverse e precedenti tentativi normativi sono stati ridimensionati dalla giurisprudenza. La cassazione, infatti, ha continuato ad ammettere l’uso del valore di mercato in alcuni casi, specie tramite l’art. 9 del Tuir e le norme anti-abuso. Non è chiaro se la riforma riguarderà anche redditi diversi da quelli d’impresa, come la vendita di partecipazioni. Anche modificando le norme sull’accertamento, resterebbero aree scoperte in cui valore di mercato e abuso del diritto potrebbero ancora giustificare rettifiche fiscali. 

  • Commercialisti, aumentano i redditi meno divari di genere e generazionali

     

    Da una ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti emerge che dal 2008 al 2024 il reddito complessivo della categoria è salito del 68,6%, più del doppio del Pil, cresciuto del 32,2%. Il reddito medio pro-capite degli iscritti all’albo in 17 anni è cresciuto del 34,8% mentre il Pil pro-capite è cresciuto del 30,7% a fronte di un’inflazione del 38,4%; nello stesso arco temporale la categoria è cresciuta del 26,9%, mentre per la popolazione italiana la crescita è stata dello 0,8%. Il tasso di crescita medio annuale per i commercialisti è pari al 2%, contro l’1,3% circa delle retribuzioni lorde del lavoro dipendente privato. Questa indagine è stata realizzata per studiare le relazioni esistenti tra redditi medi e indicatori economici. Il prossimo step prevede l’elaborazione di un indicatore sintetico della struttura economica e territoriale che consenta di quantificare la domanda di servizi professionali da parte del territorio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Città che vai, redditi che trovi’ – pag. 31)

  • Prima casa, sĂŹ all’incentivo per gli immobili inagibili

     

    Nella risposta n. 108/2026 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’agevolazione ‘prima casa’ si può ottenere anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di un manufatto suscettibile, mediante un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, a essere destinato ad abitazione e questa destinazione risulta realizzata entro tre anni dal rogito. Il nuovo orientamento delle Entrate nasce dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986. La norma consente l’applicazione dell’imposta di registro al 2% agli atti traslativi della proprietà di case di abitazione non di lusso al ricorrere delle condizioni stabilite  dalla legge. Si tratta di unità immobiliari idonee al soddisfacimento di esigenze abitative e che siano censite in Catasto nel ‘gruppo A’, escluse le categorie A/10 e A/1, A/8 e A/9.

  • Ravvedimento e Cpb, atto terzo

     

    Un emendamento al decreto carburanti ter fa rispuntare il ravvedimento speciale abbinato al Concordato preventivo biennale. Questa volta il periodo scudabile con il pagamento dell’apposita sostitutiva per le imposte dirette e per l’Irap sarebbe il quinquennio 2020-2024. La proposta prevede la possibilità di aprire le porte del ravvedimento anche a coloro che rinnoveranno il patto con il Fisco per gli anni 2026 e 2027 dopo aver aderito al concordato preventivo per il primo biennio di applicabilità dell’istituto, ovvero il per il 2024-2025. Il primo pagamento per il versamento delle imposte dovute per lo scudo sarebbe fissato nell’arco temporale dal 1°gennaio al 15 marzo 2027 con possibilità di versare in unica soluzione o nel numero massimo di 10 rate di pari importo, aggiornate di interessi calcolati al tasso legale. 

Feed 2 – Rassegna fiscale

  • Tributi: da Torino a Palermo, sanatorie nel 50% delle cittĂ 

     

    Quest’anno sono addirittura due le rottamazioni, contemporanee ma non coordinate tra loro. Facile prevedere il moltiplicarsi di discussioni e confusioni, soprattutto negli enti locali che usano sia l’agente di riscossione nazionale che gestori locali. Il panorama evidenzia che il 50% delle città ha deciso di aprire le porte alla rottamazione. La passione per la sanatoria è maggiore al Sud ma la geografia della rottamazione non sembra conoscere divisioni rigide. Esiste una rottamazione ‘autonoma’ introdotta dalla legge di Bilancio che consente ai Comuni di decidere liberamente quali debiti sanare, con quali sconti su interessi e sanzioni e in quante rate. Per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione vale invece la rottamazione cinque, con regole fisse: cartelle 2000-2023, fino a 54 rate e azzeramento di interessi e sanzioni. I Comuni possono solo scegliere se aderire entro il 30 giugno, mentre i contribuenti dovranno presentare istanza entro il 31 ottobre prossimo. 

  • Valori di mercato, strada in salita per delimitare le presunzioni

     

    La legge delega sulla riforma fiscale 111/2023 prevede di limitare l’uso del valore di mercato come unica base per presumere maggiori redditi o minori costi, richiedendo altri elementi di prova. La misura inciderebbe su strumenti frequenti negli accertamenti fiscali, come l’antieconomicità d’impresa e il ‘valore normale’ del Tuir usato in chiave anti-elusiva. Attuare questa riforma è complesso, perché imposte sui redditi e Iva seguono regole diverse e precedenti tentativi normativi sono stati ridimensionati dalla giurisprudenza. La cassazione, infatti, ha continuato ad ammettere l’uso del valore di mercato in alcuni casi, specie tramite l’art. 9 del Tuir e le norme anti-abuso. Non è chiaro se la riforma riguarderà anche redditi diversi da quelli d’impresa, come la vendita di partecipazioni. Anche modificando le norme sull’accertamento, resterebbero aree scoperte in cui valore di mercato e abuso del diritto potrebbero ancora giustificare rettifiche fiscali. 

  • Commercialisti, aumentano i redditi meno divari di genere e generazionali

     

    Da una ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti emerge che dal 2008 al 2024 il reddito complessivo della categoria è salito del 68,6%, più del doppio del Pil, cresciuto del 32,2%. Il reddito medio pro-capite degli iscritti all’albo in 17 anni è cresciuto del 34,8% mentre il Pil pro-capite è cresciuto del 30,7% a fronte di un’inflazione del 38,4%; nello stesso arco temporale la categoria è cresciuta del 26,9%, mentre per la popolazione italiana la crescita è stata dello 0,8%. Il tasso di crescita medio annuale per i commercialisti è pari al 2%, contro l’1,3% circa delle retribuzioni lorde del lavoro dipendente privato. Questa indagine è stata realizzata per studiare le relazioni esistenti tra redditi medi e indicatori economici. Il prossimo step prevede l’elaborazione di un indicatore sintetico della struttura economica e territoriale che consenta di quantificare la domanda di servizi professionali da parte del territorio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Città che vai, redditi che trovi’ – pag. 31)

  • Lo yacht trasferito in Italia come bene personale è esente dall’Iva

     

    Il soggetto che ha trasferito o intende trasferire in Italia la residenza ha la possibilità di trasferire in esenzione Iva la sua unità da diporto quale ‘bene personale’. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 105 del 25 maggio 2026, affronta aspetti di sicuro interesse per i neo-residenti o futuri residenti che da oltre sei mesi possiedono e utilizzano unità da diporto. Il caso è quello di un residente  nel Regno Unito, intenzionato a trasferire la residenza in Italia, nel 2026, aderendo al regime dei neo-residenti ex art. 24-bis Tuir. L’istante detiene una unità da diporto registrata nell’Isola di Man, attraverso una LLP, con sede in Iom. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Da UK all’Italia, niente Iva per importare lo yacht usato’ – pag. 25)

  • Prima casa, sĂŹ all’incentivo per gli immobili inagibili

     

    Nella risposta n. 108/2026 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’agevolazione ‘prima casa’ si può ottenere anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di un manufatto suscettibile, mediante un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, a essere destinato ad abitazione e questa destinazione risulta realizzata entro tre anni dal rogito. Il nuovo orientamento delle Entrate nasce dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986. La norma consente l’applicazione dell’imposta di registro al 2% agli atti traslativi della proprietà di case di abitazione non di lusso al ricorrere delle condizioni stabilite  dalla legge. Si tratta di unità immobiliari idonee al soddisfacimento di esigenze abitative e che siano censite in Catasto nel ‘gruppo A’, escluse le categorie A/10 e A/1, A/8 e A/9.

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