Feed 1 – NovitĂ fiscali
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LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.Â
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualitĂ di appaltatrici â e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici â hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.Â
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di âgeneral contractor superbonusâ, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.Â
LâAgenzia ha rilevato che nellâaffidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dallâimpresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attivitĂ di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilitĂ della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come âgeneral contractor Superbonusâ. Si tratta di una espressione âatecnicaâ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.Â
Pertanto, nei rapporti tra privati lâoperatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.Â
La possibilitĂ di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di âappaltatore unicoâ ma, anche, di âreferente amministrativo e finanziario unicoâ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dellâopera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformitĂ fiscale.Â
Tre le tipologie contrattuali piĂš diffuse nellâambito del Superbonus:Â
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Distinzione tra general contractor âpuroâ e general contractor âappaltatoreâ
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LâAgenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.Â
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.Â
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di âcontraente generaleâ ossia âgeneral contractorâ. Sono tali coloro che â su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonchĂŠ, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformitĂ ai fini dellâopzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committenteâ, pur nella piena consapevolezza che âtale figura è stata [âŚ] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, lâattivitĂ di âcontraente generaleâ è ordinariamente disciplinata nellâambito dellâautonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionistiâ.
Dalla lettura della circolare emerge che âai fini dellâapplicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor â che attengono esclusivamente a profili civilistici â essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dellâagevolazioneâ. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per lâattivitĂ di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dellâintervento agevolato.Â
âIn sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da unâimpresa o da un professionista, in qualitĂ di general contractor, per lâesecuzione degli interventi nonchĂŠ per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformitĂ , a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dellâagevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dellâattivitĂ posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibiliâ.Â
LâAgenzia delle Entrate, giĂ con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che âsono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti allâamministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi allâesecuzione dei lavori e allâaccesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche allâeventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per lâattivitĂ di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dellâintervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dallâagevolazioneâ.Â
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerĂ presso vari clienti, privati cittadini o condomĂŹni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
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Qualificazione dellâimpresa appaltatrice e irrilevanza dellâassetto organizzativo
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Lâimpresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalitĂ organizzativa prescelta per lâesecuzione delle opere, ma dallâassunzione dellâobbligazione realizzativa nei confronti del committente.Â
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando lâimpresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In questâultimo caso la sua attivitĂ si concentra sul coordinamento tecnico dellâintervento, mentre lâesecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, lâimpresa resta titolare dellâobbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilitĂ civilistiche, amministrative e di sicurezza.Â
Ciò che caratterizza lâappalto è lâassunzione dellâobbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica nĂŠ sulle responsabilitĂ in capo allâimpresa.Â
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Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
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Dai chiarimenti dellâAgenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attivitĂ di coordinamento è considerato general contractor âpuroâ mentre, se si occupa anche dellâesecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.Â
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attivitĂ di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nellâapplicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per lâesecuzione dei lavori.Â
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per lâesecuzione dellâappalto, senza alcuna voce distinta riferita allâattivitĂ di mero coordinamento o allâapplicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dellâappaltatore nellâordinaria attivitĂ di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a unâattivitĂ di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.Â
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Conclusioni
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Per valutare correttamente la detraibilitĂ delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. âpuroâ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dellâappaltatore, il suo corrispettivo sarĂ detraibile o sarĂ possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruitĂ , dei massimali previsti.Â
Il decreto legge n. 38/2026 allâarticolo 8 ha introdotto, per lâanno 2026, un contributo, sotto forma di credito dâimposta.Â
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito dâimposta in parola lâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo â7079â.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 lâAmministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo â7079â in â7079â â denominato âCredito dâimposta â Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38â. Non cambiano le modalitĂ di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.Â
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novitĂ del Tuir che hanno modificato la disciplina dellâopzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).Â
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, lâAgenzia ha fornito le dovute istruzioni.
LâAmministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dellâimposta disciplinata dallâarticolo 167, comma 4-ter del Tuir. Lâaggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.Â
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalitĂ di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.Â
Per lâanno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito dâimposta, pari allâ89,77% dellâimporto richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui allâarticolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 â âTransizione 5.0â, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che lâinvestimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilitĂ previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.Â
Il credito dâimposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.Â
Al GSE spetta il compito di trasmettere allâAgenzia delle Entrate lâelenco delle imprese beneficiarie e lâimporto del credito concesso, nonchĂŠ le eventuali variazioni.Â
Ciascun beneficiario può visualizzare lâammontare dellâagevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.Â
Per consentire lâutilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo â7079â denominato âCredito dâimposta â Transizione 5.0 â Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38â.Â
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.Â
La nuova causale contributo è la seguente: âE150â denominata âCassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti â adempimenti CNPADCâ.Â
Feed 2 – NovitĂ fiscali
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori.Â
I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualitĂ di appaltatrici â e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici â hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura.Â
Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di âgeneral contractor superbonusâ, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.Â
LâAgenzia ha rilevato che nellâaffidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dallâimpresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attivitĂ di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilitĂ della corrispondente spesa per il committente.
Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come âgeneral contractor Superbonusâ. Si tratta di una espressione âatecnicaâ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali.Â
Pertanto, nei rapporti tra privati lâoperatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte.Â
La possibilitĂ di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di âappaltatore unicoâ ma, anche, di âreferente amministrativo e finanziario unicoâ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dellâopera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformitĂ fiscale.Â
Tre le tipologie contrattuali piĂš diffuse nellâambito del Superbonus:Â
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Distinzione tra general contractor âpuroâ e general contractor âappaltatoreâ
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LâAgenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor.Â
Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello.Â
Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di âcontraente generaleâ ossia âgeneral contractorâ. Sono tali coloro che â su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonchĂŠ, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformitĂ ai fini dellâopzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committenteâ, pur nella piena consapevolezza che âtale figura è stata [âŚ] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, lâattivitĂ di âcontraente generaleâ è ordinariamente disciplinata nellâambito dellâautonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionistiâ.
Dalla lettura della circolare emerge che âai fini dellâapplicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor â che attengono esclusivamente a profili civilistici â essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dellâagevolazioneâ. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per lâattivitĂ di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dellâintervento agevolato.Â
âIn sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da unâimpresa o da un professionista, in qualitĂ di general contractor, per lâesecuzione degli interventi nonchĂŠ per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformitĂ , a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dellâagevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dellâattivitĂ posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibiliâ.Â
LâAgenzia delle Entrate, giĂ con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che âsono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti allâamministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi allâesecuzione dei lavori e allâaccesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche allâeventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per lâattivitĂ di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dellâintervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dallâagevolazioneâ.Â
La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerĂ presso vari clienti, privati cittadini o condomĂŹni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.
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Qualificazione dellâimpresa appaltatrice e irrilevanza dellâassetto organizzativo
Â
Lâimpresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalitĂ organizzativa prescelta per lâesecuzione delle opere, ma dallâassunzione dellâobbligazione realizzativa nei confronti del committente.Â
La natura di impresa appaltatrice resta sia quando lâimpresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In questâultimo caso la sua attivitĂ si concentra sul coordinamento tecnico dellâintervento, mentre lâesecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, lâimpresa resta titolare dellâobbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilitĂ civilistiche, amministrative e di sicurezza.Â
Ciò che caratterizza lâappalto è lâassunzione dellâobbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica nĂŠ sulle responsabilitĂ in capo allâimpresa.Â
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Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici
Â
Dai chiarimenti dellâAgenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attivitĂ di coordinamento è considerato general contractor âpuroâ mentre, se si occupa anche dellâesecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore.Â
Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attivitĂ di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nellâapplicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per lâesecuzione dei lavori.Â
Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per lâesecuzione dellâappalto, senza alcuna voce distinta riferita allâattivitĂ di mero coordinamento o allâapplicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dellâappaltatore nellâordinaria attivitĂ di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a unâattivitĂ di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.Â
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Conclusioni
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Per valutare correttamente la detraibilitĂ delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. âpuroâ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dellâappaltatore, il suo corrispettivo sarĂ detraibile o sarĂ possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruitĂ , dei massimali previsti.Â
Il decreto legge n. 38/2026 allâarticolo 8 ha introdotto, per lâanno 2026, un contributo, sotto forma di credito dâimposta.Â
Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito dâimposta in parola lâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo â7079â.
Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 lâAmministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo â7079â in â7079â â denominato âCredito dâimposta â Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38â. Non cambiano le modalitĂ di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026.Â
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novitĂ del Tuir che hanno modificato la disciplina dellâopzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc).Â
Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, lâAgenzia ha fornito le dovute istruzioni.
LâAmministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dellâimposta disciplinata dallâarticolo 167, comma 4-ter del Tuir. Lâaggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108.Â
Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalitĂ di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024.Â
Per lâanno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito dâimposta, pari allâ89,77% dellâimporto richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui allâarticolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 â âTransizione 5.0â, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che lâinvestimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilitĂ previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.Â
Il credito dâimposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.Â
Al GSE spetta il compito di trasmettere allâAgenzia delle Entrate lâelenco delle imprese beneficiarie e lâimporto del credito concesso, nonchĂŠ le eventuali variazioni.Â
Ciascun beneficiario può visualizzare lâammontare dellâagevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.Â
Per consentire lâutilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo â7079â denominato âCredito dâimposta â Transizione 5.0 â Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38â.Â
LâAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti.Â
La nuova causale contributo è la seguente: âE150â denominata âCassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti â adempimenti CNPADCâ.Â
Feed 1 – Rassegna fiscale
Questâanno sono addirittura due le rottamazioni, contemporanee ma non coordinate tra loro. Facile prevedere il moltiplicarsi di discussioni e confusioni, soprattutto negli enti locali che usano sia lâagente di riscossione nazionale che gestori locali. Il panorama evidenzia che il 50% delle cittĂ ha deciso di aprire le porte alla rottamazione. La passione per la sanatoria è maggiore al Sud ma la geografia della rottamazione non sembra conoscere divisioni rigide. Esiste una rottamazione âautonomaâ introdotta dalla legge di Bilancio che consente ai Comuni di decidere liberamente quali debiti sanare, con quali sconti su interessi e sanzioni e in quante rate. Per i debiti affidati allâAgenzia delle Entrate-Riscossione vale invece la rottamazione cinque, con regole fisse: cartelle 2000-2023, fino a 54 rate e azzeramento di interessi e sanzioni. I Comuni possono solo scegliere se aderire entro il 30 giugno, mentre i contribuenti dovranno presentare istanza entro il 31 ottobre prossimo.Â
La legge delega sulla riforma fiscale 111/2023 prevede di limitare lâuso del valore di mercato come unica base per presumere maggiori redditi o minori costi, richiedendo altri elementi di prova. La misura inciderebbe su strumenti frequenti negli accertamenti fiscali, come lâantieconomicitĂ dâimpresa e il âvalore normaleâ del Tuir usato in chiave anti-elusiva. Attuare questa riforma è complesso, perchĂŠ imposte sui redditi e Iva seguono regole diverse e precedenti tentativi normativi sono stati ridimensionati dalla giurisprudenza. La cassazione, infatti, ha continuato ad ammettere lâuso del valore di mercato in alcuni casi, specie tramite lâart. 9 del Tuir e le norme anti-abuso. Non è chiaro se la riforma riguarderĂ anche redditi diversi da quelli dâimpresa, come la vendita di partecipazioni. Anche modificando le norme sullâaccertamento, resterebbero aree scoperte in cui valore di mercato e abuso del diritto potrebbero ancora giustificare rettifiche fiscali.Â
Da una ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti emerge che dal 2008 al 2024 il reddito complessivo della categoria è salito del 68,6%, piĂš del doppio del Pil, cresciuto del 32,2%. Il reddito medio pro-capite degli iscritti allâalbo in 17 anni è cresciuto del 34,8% mentre il Pil pro-capite è cresciuto del 30,7% a fronte di unâinflazione del 38,4%; nello stesso arco temporale la categoria è cresciuta del 26,9%, mentre per la popolazione italiana la crescita è stata dello 0,8%. Il tasso di crescita medio annuale per i commercialisti è pari al 2%, contro lâ1,3% circa delle retribuzioni lorde del lavoro dipendente privato. Questa indagine è stata realizzata per studiare le relazioni esistenti tra redditi medi e indicatori economici. Il prossimo step prevede lâelaborazione di un indicatore sintetico della struttura economica e territoriale che consenta di quantificare la domanda di servizi professionali da parte del territorio. (Ved. anche Italia Oggi: âCittĂ che vai, redditi che troviâ â pag. 31)
Nella risposta n. 108/2026 di ieri lâAgenzia delle Entrate ha sostenuto che lâagevolazione âprima casaâ si può ottenere anche per lâacquisto di un fabbricato collabente censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di un manufatto suscettibile, mediante un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, a essere destinato ad abitazione e questa destinazione risulta realizzata entro tre anni dal rogito. Il nuovo orientamento delle Entrate nasce dalla nota II-bis allâarticolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986. La norma consente lâapplicazione dellâimposta di registro al 2% agli atti traslativi della proprietĂ di case di abitazione non di lusso al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge. Si tratta di unitĂ immobiliari idonee al soddisfacimento di esigenze abitative e che siano censite in Catasto nel âgruppo Aâ, escluse le categorie A/10 e A/1, A/8 e A/9.
Un emendamento al decreto carburanti ter fa rispuntare il ravvedimento speciale abbinato al Concordato preventivo biennale. Questa volta il periodo scudabile con il pagamento dellâapposita sostitutiva per le imposte dirette e per lâIrap sarebbe il quinquennio 2020-2024. La proposta prevede la possibilitĂ di aprire le porte del ravvedimento anche a coloro che rinnoveranno il patto con il Fisco per gli anni 2026 e 2027 dopo aver aderito al concordato preventivo per il primo biennio di applicabilitĂ dellâistituto, ovvero il per il 2024-2025. Il primo pagamento per il versamento delle imposte dovute per lo scudo sarebbe fissato nellâarco temporale dal 1°gennaio al 15 marzo 2027 con possibilitĂ di versare in unica soluzione o nel numero massimo di 10 rate di pari importo, aggiornate di interessi calcolati al tasso legale.Â
Feed 2 – Rassegna fiscale
Questâanno sono addirittura due le rottamazioni, contemporanee ma non coordinate tra loro. Facile prevedere il moltiplicarsi di discussioni e confusioni, soprattutto negli enti locali che usano sia lâagente di riscossione nazionale che gestori locali. Il panorama evidenzia che il 50% delle cittĂ ha deciso di aprire le porte alla rottamazione. La passione per la sanatoria è maggiore al Sud ma la geografia della rottamazione non sembra conoscere divisioni rigide. Esiste una rottamazione âautonomaâ introdotta dalla legge di Bilancio che consente ai Comuni di decidere liberamente quali debiti sanare, con quali sconti su interessi e sanzioni e in quante rate. Per i debiti affidati allâAgenzia delle Entrate-Riscossione vale invece la rottamazione cinque, con regole fisse: cartelle 2000-2023, fino a 54 rate e azzeramento di interessi e sanzioni. I Comuni possono solo scegliere se aderire entro il 30 giugno, mentre i contribuenti dovranno presentare istanza entro il 31 ottobre prossimo.Â
La legge delega sulla riforma fiscale 111/2023 prevede di limitare lâuso del valore di mercato come unica base per presumere maggiori redditi o minori costi, richiedendo altri elementi di prova. La misura inciderebbe su strumenti frequenti negli accertamenti fiscali, come lâantieconomicitĂ dâimpresa e il âvalore normaleâ del Tuir usato in chiave anti-elusiva. Attuare questa riforma è complesso, perchĂŠ imposte sui redditi e Iva seguono regole diverse e precedenti tentativi normativi sono stati ridimensionati dalla giurisprudenza. La cassazione, infatti, ha continuato ad ammettere lâuso del valore di mercato in alcuni casi, specie tramite lâart. 9 del Tuir e le norme anti-abuso. Non è chiaro se la riforma riguarderĂ anche redditi diversi da quelli dâimpresa, come la vendita di partecipazioni. Anche modificando le norme sullâaccertamento, resterebbero aree scoperte in cui valore di mercato e abuso del diritto potrebbero ancora giustificare rettifiche fiscali.Â
Da una ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti emerge che dal 2008 al 2024 il reddito complessivo della categoria è salito del 68,6%, piĂš del doppio del Pil, cresciuto del 32,2%. Il reddito medio pro-capite degli iscritti allâalbo in 17 anni è cresciuto del 34,8% mentre il Pil pro-capite è cresciuto del 30,7% a fronte di unâinflazione del 38,4%; nello stesso arco temporale la categoria è cresciuta del 26,9%, mentre per la popolazione italiana la crescita è stata dello 0,8%. Il tasso di crescita medio annuale per i commercialisti è pari al 2%, contro lâ1,3% circa delle retribuzioni lorde del lavoro dipendente privato. Questa indagine è stata realizzata per studiare le relazioni esistenti tra redditi medi e indicatori economici. Il prossimo step prevede lâelaborazione di un indicatore sintetico della struttura economica e territoriale che consenta di quantificare la domanda di servizi professionali da parte del territorio. (Ved. anche Italia Oggi: âCittĂ che vai, redditi che troviâ â pag. 31)
Il soggetto che ha trasferito o intende trasferire in Italia la residenza ha la possibilitĂ di trasferire in esenzione Iva la sua unitĂ da diporto quale âbene personaleâ. LâAgenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 105 del 25 maggio 2026, affronta aspetti di sicuro interesse per i neo-residenti o futuri residenti che da oltre sei mesi possiedono e utilizzano unitĂ da diporto. Il caso è quello di un residente nel Regno Unito, intenzionato a trasferire la residenza in Italia, nel 2026, aderendo al regime dei neo-residenti ex art. 24-bis Tuir. Lâistante detiene una unitĂ da diporto registrata nellâIsola di Man, attraverso una LLP, con sede in Iom. (Ved. anche Italia Oggi: âDa UK allâItalia, niente Iva per importare lo yacht usatoâ â pag. 25)
Nella risposta n. 108/2026 di ieri lâAgenzia delle Entrate ha sostenuto che lâagevolazione âprima casaâ si può ottenere anche per lâacquisto di un fabbricato collabente censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di un manufatto suscettibile, mediante un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, a essere destinato ad abitazione e questa destinazione risulta realizzata entro tre anni dal rogito. Il nuovo orientamento delle Entrate nasce dalla nota II-bis allâarticolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986. La norma consente lâapplicazione dellâimposta di registro al 2% agli atti traslativi della proprietĂ di case di abitazione non di lusso al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge. Si tratta di unitĂ immobiliari idonee al soddisfacimento di esigenze abitative e che siano censite in Catasto nel âgruppo Aâ, escluse le categorie A/10 e A/1, A/8 e A/9.